Il Garante ritorna ad esaminare la problematica della libertà del consenso già affrontata, tra gli altri, in un provvedimento del 12 giugno 2019 dove, ad esempio, ribadiva che la libertà del consenso “non è assicurata né quando viene richiesto un unico consenso per più diverse finalità di trattamento, né quando si assoggetta la fruizione di un servizio […] alla previa autorizzazione a trattare i dati conferiti, ai fini di tale servizio, per finalità diverse qual è quella di promozione e quella statistica”.
Ecco il link alla comunicazione ufficiale del GPDP.
Nel caso di specie, con riferimento al rilascio del consenso all’installazione di cookie e altri software di tracciamento dei dati personali, il c.d. cookie wall, i titolari dei siti danno ancor più concretezza al concetto “se il prodotto è gratis il prodotto sei tu“, attribuendo in modo chiaro ed evidente un valore economico ai nostri dati tramite un aut aut: o ci si abbona o si acconsente ai cookie di profilazione e marketing per accedere al sito.
In questo caso il consenso è veramente libero? Se si eroga un servizio fungibile e rinunciabile si può obbligare l’utente, previamente e correttamente informato, a prestare il consenso in luogo del pagamento del canone di abbonamento?