Il 14 dicembre 2021, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della Direttiva UE 2019/ 713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, è stato introdotto l’art. 25 octies-1, D. Lgs. 231/01, rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

La modifica ha comportato un rilevante arricchimento del novero dei reati presupposto, estendendo l’ambito applicativo delle sanzioni alle fattispecie di Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all’art. 493 ter c.p., e di Frode informatica, di cui all’art. 640 ter, peraltro, modificate dallo stesso D. Lgs. 184/21 (art. 2). Il comma primo del nuovo art. 25 octies-1, D. Lgs. 231/01, individua, altresì, quale ulteriore reato presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, il delitto di Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all’art. 493 quater c.p., fattispecie inserita dal Legislatore nel corpus del codice penale proprio con l’emanazione del D. Lgs. 184/21.

In relazione agli art. 493 quater e 640 ter c.p., tali delitti vengono in rilievo ai fini della responsabilità dell’ente, solo ove commessi nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Al comma secondo, invece, l’art. 25 octies–1 apre le porte, quali fattispecie presupposto della responsabilità dell’ente derivante da reato, ad una serie vasta e non analiticamente individuata di delitti, con la previsione di una clausola di riserva, assumendo prima facie il carattere di norma di chiusura.

Difatti, costituiscono, ai sensi della nuova disposizione, reato presupposto, ove il fatto non integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ogni delitto previsto dal codice penale “contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio”, esclusivamente ove il fatto, però, abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Tenuto conto che l’art. 25 bis, D. Lgs. 231/01 già annovera quali reati presupposto alcuni delitti contro la fede pubblica, assumono, astrattamente, rilievo, anche ai fini della responsabilità da reato dell’ente ex art. 25 octies-1, sicuramente, i delitti previsti e puniti dal Titolo VII, Capo I del codice penale, dall’art. 453 all’art. 458, riguardanti la falsità in monete ed in carte di pubblico credito, a condizione che l’oggetto materiale della condotta sia uno strumento di pagamento diverso dal contante. Considerato il riferimento generico alla fede pubblica, in ragione della ratio della modifica legislativa e del suo contenuto, appaiono astrattamente privi di una potenziale rilevanza, i delitti previsti nei Capi II, III e IV del Titolo VII (restando, peraltro verso, fattispecie presupposte, ai sensi degli artt. 24 bis e 25 bis, gli artt. 473, 474 e 491 bis c.p.).

Medesima considerazione deve svolgersi per i reati previsti al Titolo XIII, osservato, parimenti, il generico richiamo ai delitti contro il patrimonio operato dal comma secondo dell’art. 25 octies-1.
Ed invero, di assoluta irrilevanza appaiono quelli commessi con violenza alle cose. Rispetto ai delitti contro il patrimonio commessi con violenza alla persona, occorrerà, invece, verificare, avuto riguardo della ratio della modifica legislativa, la compatibilità tra condotta incriminata e lo specifico oggetto di rilievo della responsabilità dell’ente, come detto, individuato negli strumenti di pagamento diversi dal contante.

Pertanto, l’offesa al patrimonio arrecata mediante violenza alla persona appare di dubbia rilevanza ai fini della responsabilità ex art. 25 octies-1, D. Lgs. 231/01, a meno che non si voglia estendere tale responsabilità nel caso di furto, rapina o estorsione avente oggetto, quale res illecitamente appresa nell’interesse o a vantaggio dell’ente, uno strumento di pagamento diverso dal denaro, a prescindere dal suo tentato o realizzato illegale utilizzo.

Analoghe considerazioni possono essere svolte in ordine ai delitti in danno del patrimonio commessi mediante frode diversi da quelli già previsti dall’art. 25 octies e dalle altre disposizioni del D. Lgs. 231/01.  In conseguenza dell’inserimento del nuovo art. 25octies–1, le società saranno chiamate ad integrare e revisionare i modelli di organizzazione e gestione adottati, identificando, analizzando, valutando e governando il potenziale nuovo rischio, attraverso procedure di Risk Assessment e Risk Management.