Internet, e i social in particolare, stanno rivoluzionando molti settori economici tra i quali quello della comunicazione, dell’intrattenimento e dell’informazione, semplificando il rapporto tra imprenditore e consumatore.
L’edizione odierna di Italia Oggi dedica un approfondimento all’argomento, focalizzandosi in particolare sulla figura dell’influencer, ambita da molte persone, specialmente giovani, per trarre da questa popolarità, dei benefici economici. Eppure molti sottovalutano il fatto che, come ogni altra figura professionale, anche gli influencer sono soggetti a diritti e doveri.
Tra i professionisti intervistati sul tema, dal giornalista Antonio Ranalli, anche il nostro founding partner Pietro Montella.
Per l’Avv. Montella: «La figura dell’influencer necessita di un’opportuna tutela: ragion per cui, deve sussistere un rapporto di natura contrattuale tra la società sponsor e l’influencer (c.d. contratto di sponsorizzazione) che dovrà prevedere gli obblighi a cui si vincolano le parti, tra cui il tipo di contenuti oggetto della sponsorizzazione, l’eventuale approvazione preventiva del materiale prodotto da parte del brand, i canali social coinvolti e la frequenza di pubblicazione. Il contratto potrebbe, inoltre, prevedere la c.d. clausola di esclusiva in base alla quale l’influencer non può accettare collaborazioni con competitor del brand con il quale ha stipulato un accordo per un dato periodo di tempo, tale così da poter garantire maggiore visibilità solo ad un determinato sponsor, così come potrebbe ricadere in capo all’influencer l’obbligo di attenersi rigorosamente alle linee guida di condotta (c.d. brand guidelines) imposte dall’azienda, anche astenendosi da certe attività in conflitto con la politica del brand. – Obbligo fondamentale, di cui all’art. 7 cod. Autodisciplina Comunicazione commerciale è quello di rispettare le regole di chiarezza e trasparenza nelle comunicazioni promozionali. Di conseguenza, la sponsorizzazione di un determinato prodotto di un’azienda deve essere riconoscibile come advertising, pertanto deve contenere in modo ben distinguibile specifiche diciture (es. #adv #sponsoredby etc.) che rendano riconoscibile come tale l’inserzione. Qualora, invece, l’influencer insabbi la natura promozionale di un contenuto violerebbe il principio di trasparenza pubblicitaria e tale comportamento si tradurrebbe in una forma di pubblicità occulta (art. 22 e 23 del Codice del Consumo)».
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